Superbonus 110%: non è per tutti

Rischiano di non poter usufruire dell’agevolazione i condòmini penalizzati dalla morosità di qualche vicino di casa. L’agevolazione, evidenzia Laleggepertutti.it, può sfumare in caso di mancato pagamento delle fatture emesse dall’appaltatore: l’importo non pagato non potrà essere detratto fiscalmente nemmeno da chi ha versato tutte le quote condominiali di sua competenza, poiché la detrazione viene calcolata, pro quota millesimale, sulle cifre effettivamente corrisposte dal conto corrente del condominio a quello dell’appaltatore e non sui pagamenti effettuati dal contribuente al condominio. Capita spesso che l’assemblea del condominio dia il via libera ad un contratto di appalto che contiene delle precise clausole di esclusione della solidarietà passiva nel debito, allo scopo di eliminare l’obbligo a carico del condominio stesso di pagare le quote non versate dai vicini morosi. Significa che l’impresa, nel caso in cui non riesca ad incassare qualche fattura o i soldi arrivino in ritardo, non può agire contro il condominio ma deve rivolgersi pro quota a chi non ha pagato. È quello che si chiama «parziarietà» del debito condominiale. Questo comporta un vantaggio per i condòmini che versano regolarmente le loro quote: in questo modo, infatti, non devono accollarsi la parte non pagata dai morosi. Ma anche uno svantaggio non indifferente: perdono le detrazioni Irpef relative agli importi non corrisposti dal condominio all’appaltatore, per i lavori soggetti alle agevolazioni fiscali. Come quelli, appunto, che rientrano nel Superbonus del 110%.

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